0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 64

Le prestazioni di cui agli articoli 62 e 63 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità.

Art. 64

Die Leistungen nach den Artikeln 62 und 63 sind während der ganzen Dauer des Falles zu gewähren.

 

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