0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 58

Le prestazioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere concesse per tutta la durata dell’eventualità o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.

Art. 58

Die Leistungen nach den Artikeln 56 und 57 sind während der ganzen Dauer des Falles oder bis zur Gewährung einer Leistung bei Alter zu gewähren.

 

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