0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 4

1.  Ogni Parte Contraente può, in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l’una delle parti da II a X che non siano già state specificate nella propria ratifica, o più fra esse.

2.  Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.

Art. 4

1.  Jede Vertragspartei kann dem Generalsekretär später notifizieren, dass sie die Verpflichtungen aus dieser Ordnung für einen oder mehrere der Teile II bis X übernimmt, die in der Ratifikationsurkunde noch nicht angegeben wurden.

2.  Die Verpflichtungen nach Absatz 1 gelten als Bestandteil der Ratifikation und haben deren Wirkung vom Tage der Notifikation an.

 

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