1. Per quanto concerne l’incapacità lavorativa o la perdita totale della capacità di guadagno, quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o una corrispondente riduzione dell’integrità fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66.
2. In caso di perdita parziale della capacità di guadagno, quando appare probabile che tale perdita sarà permanente, o in caso di una corrispondente riduzione dell’integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, sarà costituita da un pagamento periodico fissato nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della capacità di guadagno o di una corrispondente riduzione dell’integrità fisica.
3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in un’unica somma globale versata in una sola volta:
1. Bei Arbeitsunfähigkeit, voraussichtlich dauernder Erwerbsunfähigkeit, einer entsprechenden Minderung der körperlichen Leistungsfähigkeit oder beim Tode des Unterhaltspflichtigen hat die Leistung eine regelmässig wiederkehrende, nach Artikel 65 oder 66 berechnete Zahlung zu sein.
2. Bei voraussichtlich dauernder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder einer entsprechenden Minderung der körperlichen Leistungsfähigkeit hat die Leistung eine regelmässig wiederkehrende Zahlung zu sein, die in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung steht, die für Erwerbsunfähigkeit oder eine entsprechende Minderung der körperlichen Leistungsfähigkeit vorgesehen ist.
3. Die regelmässig wiederkehrenden Zahlungen können in eine einmalige Abfindung umgewandelt werden, wenn
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