0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 28

La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente:

(a)
in conformità delle disposizioni sia dell’articolo 65 che dell’articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva;
(b)
in conformità delle disposizioni dell’articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l’eventualità non superino dei limiti prescritti.

Art. 28

Die Leistung hat eine regelmässig wiederkehrende Zahlung zu sein, die berechnet wird

(a)
nach Artikel 65 oder 66, wenn Gruppen von Arbeitnehmern oder Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung geschützt sind, oder
(b)
nach Artikel 67, wenn alle Einwohner geschützt sind, deren Mittel während der Dauer des Falles vorgeschriebene Grenzen nicht übersteigen.
 

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