0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 24

1.  La prestazione di cui all’articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell’eventualità, con l’eccezione che la durata della prestazione può essere limitata:

(a)
quando sono assistite le categorie di salariati, sia a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13 settimane in caso di sospensione del guadagno;
(b)
quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualità, non superino dei limiti prescritti, a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi; tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione relativa alle risorse, può essere limitata in base al comma (a) del presente paragrafo.

2.  Nel caso in cui la durata della prestazione fosse scaglionata, in virtù della legislazione nazionale, in base alla durata del versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si riterranno soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.

3.  La prestazione può non essere pagata durante un periodo di «attesa» fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno.

4.  Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego.

Art. 24

1.  Die Leistung nach Artikel 22 ist während der ganzen Dauer des Falles zu gewähren, jedoch kann die Leistungsdauer begrenzt werden,

(a)
wenn Gruppen von Arbeitnehmern geschützt sind, auf 13 Wochen innerhalb von 12 Monaten oder auf 13 Wochen in jedem Fall eines Verdienstausfalls, oder,
(b)
wenn alle Einwohner geschützt sind, deren Mittel während der Dauer des Falles vorgeschriebene Grenzen nicht übersteigen, auf 26 Wochen innerhalb von 12 Monaten; die Dauer der vorgeschriebenen Leistung, die ohne Bedürftigkeitsprüfung gewährleistet ist, kann jedoch nach Buchstabe (a) begrenzt werden.

2.  Ist nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die Leistungsdauer nach der Beitragsdauer oder nach den vorher innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit gewährten Leistungen abgestuft, so gilt Absatz 1 als erfüllt, wenn die durchschnittliche Leistungsdauer mindestens 13 Wochen innerhalb von 12 Monaten ist.

3.  Die Leistung kann in jedem Fall eines Verdienstausfalls für die ersten 7 Tage (Karenzzeit) unterbleiben, wobei die Tage der Arbeitslosigkeit vor und nach einer vorübergehenden Beschäftigung, die nicht länger als eine vorgeschriebene Zeit dauert, als Teil desselben Falles des Verdienstausfalls gelten.

4.  Für Saisonarbeiter können Leistungsdauer und Karenzzeit den Beschäftigungsbedingungen angepasst werden.

 

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