Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell’evento; nondimeno, per quanto concerne l’incapacità al lavoro, la prestazione può essere omessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.
Die in den Artikeln 34 und 36 bezeichneten Leistungen sind während der ganzen Dauer des Falls zu gewähren; jedoch kann in jedem Fall eines Verdienstentgangs die Leistung bei Arbeitsunfähigkeit für die ersten drei Tage unterbleiben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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