1. La prestazione di cui all’articolo 16 è accordata per tutta la durata dell’evento, con riserva che la durata della prestazione può essere limitata a 26 settimane per ogni caso di malattia e con la possibilità di omettere la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
2. Se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, la durata della prestazione può essere limitata:
1. Die in Artikel 16 bezeichnete Leistung ist während der ganzen Dauer des Falls zu gewähren, jedoch kann die Dauer der Leistung auf 26 Wochen in jedem Krankheitsfall begrenzt werden, wobei die Leistung für die ersten drei Tage des Verdienstentgangs unterbleiben kann.
2. Ist eine Erklärung nach Artikel 3 abgegeben worden, so kann die Dauer der Leistung begrenzt werden
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