0.822.728.9 Convenzione n. 189 del 16 giugno 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (con raccomandazione)

0.822.728.9 Übereinkommen Nr. 189 vom 16. Juni 2011 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte (mit Empfehlung)

Art. 9

Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici:

a)
siano liberi di concordare con il loro datore di lavoro o potenziale datore di lavoro se alloggiare o meno presso l’economia domestica;
b)
che sono alloggiati presso l’economia domestica non siano obbligati a rimanere presso l’economia domestica o insieme a membri della stessa durante i periodi di riposo quotidiano e settimanale o di congedo annuale;
c)
abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.

Art. 9

Jedes Mitglied hat Massnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte:

a)
mit ihrem Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber frei vereinbaren können, ob sie im Haushalt wohnen möchten;
b)
die im Haushalt wohnen, nicht verpflichtet sind, während der täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten oder des Jahresurlaubs im Haushalt oder bei Mitgliedern des Haushalts zu bleiben;
c)
berechtigt sind, ihre Reise- und Identitätsdokumente in ihrem Besitz zu halten.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.