0.822.728.9 Convenzione n. 189 del 16 giugno 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (con raccomandazione)

0.822.728.9 Übereinkommen Nr. 189 vom 16. Juni 2011 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte (mit Empfehlung)

Art. 5

Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.

Art. 5

Jedes Mitglied hat Massnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte wirksam vor allen Formen von Missbrauch, Belästigung und Gewalt geschützt sind.

 

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