0.822.728.3 Convenzione n. 183 del 15 giugno 2000 sulla protezione della maternità, 2000

0.822.728.3 Übereinkommen Nr. 183 vom 15. Juni 2000 über den Mutterschutz, 2000

Art. 15

1.  La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

2.  La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

3.  Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

disp1/Art. 15

1.  Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen ist.

2.  Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.

3.  In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

 

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