0.822.728.2 Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione

0.822.728.2 Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit

Art. 2

Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.

Art. 2

Im Sinne dieses Übereinkommens gilt der Ausdruck «Kind» für alle Personen unter 18 Jahren.

 

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