0.822.726.2 Convenzione n. 162 del 24 giugno 1986 relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto

0.822.726.2 Übereinkommen Nr. 162 vom 24. Juni 1986 über Sicherheit bei der Verwendung von Asbest

Art. 8

I datori di lavoro ed i lavoratori o i loro rappresentanti devono collaborare il più strettamente possibile a tutti i livelli nell’impresa, al fine dell’applicazione delle misure stabilite in conformità alla presente convenzione.

Art. 8

Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter haben bei der Anwendung der gemäss diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Massnahmen auf allen Ebenen im Betrieb so eng wie möglich zusammenzuarbeiten.

 

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