Le disposizioni della presente Convenzione non escludono il funzionamento di sistemi di relazioni industriali in cui la negoziazione collettiva ha luogo, nel quadro di meccanismi o d’istituzioni di conciliazione e/o d’arbitrato, cui le parti della negoziazione collettiva partecipino su basi volontarie.
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens schliessen die Anwendung von Systemen der Arbeitsbeziehungen, bei denen Kollektivverhandlungen im Rahmen von Schlichtungs‑ und/oder Schiedsverfahren oder ‑einrichtungen stattfinden, an denen die Kollektivverhandlungsparteien freiwillig teilnehmen, nicht aus.
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