0.822.722.2 Convenzione n. 122 del 9 luglio 1964 sulla politica dell'impiego, 1964

0.822.722.2 Übereinkommen Nr. 122 vom 9. Juli 1964 über die Beschäftigungspolitik, 1964

Art. 4

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Art. 4

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

 

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