0.822.715.5 Convenzione n. 45 del 21 giugno 1935 concernente l'impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria

0.822.715.5 Übereinkommen Nr. 45 vom 21. Juni 1935 über die Beschäftigung von Frauen bei Untertagarbeiten in Bergwerken jeder Art

Art. 6

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli altri membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 6

Sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation eingetragen worden sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes dies sämtlichen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch gibt er ihnen Kenntnis von der Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.

 

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