0.822.712.4 Convenzione n. 14 del 17 novembre 1921 concernente l'applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali

0.822.712.4 Übereinkommen Nr. 14 vom 17. November 1921 über den wöchentlichen Ruhetag in gewerblichen Betrieben

Art. 3

Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.

Art. 3

Jedes Mitglied kann der Vorschrift des Art. 2 Personen in gewerblichen Betrieben ausnehmen, in denen lediglich Mitglieder derselben Familie beschäftigt sind.

 

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