Allorché, in circostanze particolarmente gravi, l’interesse pubblico lo esigesse, il divieto del lavoro notturno potrà essere sospeso da una decisione dell’autorità pubblica per quanto concerne i fanciulli in età da sedici a diciotto anni.
Das Verbot der Nachtarbeit kann für Jugendliche von sechzehn bis achtzehn Jahren von der Behörde ausser Kraft gesetzt werden, wenn es das öffentliche Interesse infolge besonders zwingender Gründe erfordert.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.