Le disposizioni degli art. 2 e 3 non sono applicabili al lavoro notturno dei fanciulli in età da sedici a diciotto anni allorché un caso di forza maggiore, che non poteva essere previsto né impedito, e che non sia di carattere periodico, faccia ostacolo al funzionamento normale di uno stabilimento industriale.
Die Bestimmungen der Art. 2 und 3 finden keine Anwendung auf die Nachtarbeit Jugendlicher von sechzehn bis achtzehn Jahren im Fall einer nicht vorherzusehenden oder zu verhindernden, sich nicht periodisch wiederholenden Betriebsstörung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
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