1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali» specialmente:
2. In ogni Stato l’autorità competente fisserà la linea di separazione tra l’industria, da una parte, il commercio e l’agricoltura dall’altra.
1. Als «gewerbliche Betriebe» im Sinne dieses Übereinkommens gelten insbesondere:
2. In jedem Land bestimmt die zuständige Behörde die Grenze zwischen Gewerbe einerseits, Handel und Landwirtschaft anderseits.
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