Qualora un reclamo fosse rinviato, in virtù dell’articolo 25, davanti ad una Commissione d’inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s’impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l’oggetto del reclamo.
Wird nach Artikel 26 eine Klage vor einen Untersuchungsausschuss verwiesen, so ist jedes Mitglied verpflichtet, mag es unmittelbar an der Klage beteiligt sein oder nicht, dem Ausschuss zum Klagegegenstand alle Aufschlüsse zu geben, über die es verfügt.
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