0.820.1 Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro del 28 giugno 1919

0.820.1 Verfassung vom 28. Juni 1919 der Internationalen Arbeitsorganisation

Art. 25

Se, entro un conveniente termine, il governo posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, quest’ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se occorre, la risposta inviata.

Art. 25

Geht von der betreffenden Regierung innerhalb angemessener Frist keine Erklärung ein, oder hält der Verwaltungsrat die erhaltene Erklärung nicht für befriedigend, so hat er das Recht, die Beschwerde und gegebenenfalls die Antwort zu veröffentlichen.

 

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