0.820.1 Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro del 28 giugno 1919

0.820.1 Verfassung vom 28. Juni 1919 der Internationalen Arbeitsorganisation

Art. 18

La Conferenza può aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici i quali non hanno diritto di voto deliberativo.

Art. 18

Die Konferenz kann den von ihr eingesetzten Ausschüssen Sachverständige mit beratender, aber nicht beschliessender Stimme beigeben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.