Ogni Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la designazione dell’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1, nell’articolo 5 e nell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo.
Jede Vertragspartei teilt dem Generalsekretär des Europarats die Bezeichnung der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 und Artikel 6 Absätze 1 und 3 genannten zuständigen Behörde mit.
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