(1) Il presente Accordo rimane in vigore senza limitazione di durata.
(2) Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(3) La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notificazione.
(1) Dieses Übereinkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft.
(2) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation für sich kündigen.
(3) Die Kündigung wird sechs Monate nach dem Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
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