1. Per quanto concerne i lavoratori direttamente esposti a radiazioni, dovranno essere fissati dei valori appropriati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6:
2. I lavoratori minori di sedici anni non possono essere assegnati a lavori ai quali è connesso l’impiego di radiazioni ionizzanti.
1. Für Arbeitnehmer, die direkt bei Strahlenarbeiten beschäftigt sind, sind gemäss Artikel 6 geeignete Werte festzusetzen, und zwar
2. Arbeitnehmer unter sechzehn Jahren dürfen nicht bei Arbeiten beschäftigt werden, die mit der Verwendung ionisierender Strahlen verbunden sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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