Le Parti definiranno senza indugio, nell’ambito della Convenzione, i programmi, le politiche e le strategie nazionali che consentano di ridurre, di almeno il 30 per cento, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il più presto possibile, ed al più tardi entro il 1993, e faranno rapporto in merito all’Organo esecutivo e per quanto riguarda i processi compiuti a tal fine.
Die Vertragsparteien stellen im Rahmen des Übereinkommens unverzüglich nationale Programme, Politiken und Strategien auf, die dazu beitragen, die Schwefelemissionen oder ihren grenzüberschreitenden Fluss sobald wie möglich, spätestens jedoch bis 1993, um mindestens 30 Prozent zu verringern, und berichten dem Exekutivorgan darüber sowie über die Fortschritte bei der Verwirklichung dieses Zieles.
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