Le Parti ridurranno di almeno il 30 per cento le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980 come base per il calcolo delle riduzioni.
Die Vertragsparteien verringern ihre nationalen jährlichen Schwefelemissionen oder deren grenzüberschreitenden Fluss so bald wie möglich, spätestens jedoch bis 1993, um mindestens 30 Prozent, wobei sie der Berechnung den Stand von 1980 zugrunde legen.
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