1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2. Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati ed Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 9 a contare dal 13 luglio 1985.
3. Uno Stato od organizzazione che aderisca al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore applicherà, al più tardi entro il 1993, l’articolo 2. Tuttavia, qualora l’adesione al Protocollo avvenga dopo il 1990, l’articolo 2 potrà essere applicato dalla Parte considerata dopo il 1993, ma al più tardi nel 1995, e detta Parte applicherà di conseguenza l’articolo 6.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge le funzioni di depositario.
1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Unterzeichner.
2. Dieses Protokoll steht vom 13. Juli 1985 an für die in Artikel 9 Absatz 1 genannten Staaten und Organisationen zum Beitritt offen.
3. Staaten oder Organisationen, die diesem Protokoll nach seinem Inkrafttreten beitreten, wenden Artikel 2 spätestens 1993 an. Erfolgt der Beitritt zum Protokoll nach 1990, so kann die betreffende Vertragspartei den Artikel 2 nach 1993 anwenden, jedoch nicht später als 1995, und sie wendet Artikel 6 entsprechend an.
4. Die Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser erfüllt die Aufgaben des Depositars.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.