Nel rispetto degli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, ossia di adottare, individualmente e congiuntamente, le misure necessarie per proteggere la zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane al fine di tutelare la salute dell’uomo e di conservare gli ecosistemi marini e, nei limiti del possibile, di ripristinare le zone marine che hanno subito effetti nocivi e nel rispetto dell’obbligo che incombe loro in virtù della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, ossia di elaborare strategie, piani o programmi volti a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica, le Parti contraenti:
In Erfüllung ihrer nach dem Übereinkommen bestehenden Verpflichtung, einzeln und gemeinsam die notwendigen Schritte zum Schutz des Meeresgebiets vor den nachteiligen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten zu unternehmen, um die menschliche Gesundheit zu schützen, die Meeresökosysteme zu erhalten und, so weit durchführbar, beeinträchtigte Meereszonen wiederherzustellen, sowie in Erfüllung ihrer nach dem Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die biologische Vielfalt bestehenden Verpflichtung, Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt zu entwickeln,
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.