1. Ogni Parte contraente dispone di un voto nella Commissione.
2. Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Comunità Economica Europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica hanno diritto, nei settori di loro competenza, ad un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto nei casi in cui i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
1. Jede Vertragspartei hat in der Kommission eine Stimme.
2. Ungeachtet des Absatzes 1 steht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und anderen Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eine Anzahl von Stimmen zu, die der Zahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht in Fällen, in denen ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, nicht aus, und umgekehrt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.