- 1.
- (a) Conformemente alle disposizioni della Convenzione, le Parti contraenti adottano tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento, nonché le misure necessarie alla protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane, in modo da salvaguardare la salute dell’uomo e preservare gli ecosistemi marini e, quando ciò sia possibile, in modo da ripristinare le zone marittime che hanno subito tali effetti pregiudizievoli.
- (b)
- A tal fine, le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, programmi e misure e armonizzano le loro politiche e strategie.
2. Le Parti contraenti applicano:
- (a)
- il principio di precauzione, secondo cui devono essere adottate misure di prevenzione quando sussistono motivi ragionevoli di preoccuparsi del fatto che sostanze o energia introdotte, direttamente o indirettamente, nell’ambiente marino possano comportare rischi per la salute dell’uomo, nuocere alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violare i valori ammessi o intralciare altri usi legittimi del mare, anche qualora non vi siano prove determinanti dell’esistenza di un nesso di causalità tra gli apporti e i loro effetti;
- (b)
- il principio secondo cui chi inquina paga, in virtù del quale le spese che risultano dalle misure di prevenzione, di riduzione dell’inquinamento e di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenute da chi inquina.
- 3.
- (a) Applicando la Convenzione, le Parti contraenti adottano programmi e misure che fissano, se necessario, date limite di applicazione e che tengono pienamente conto dell’attuazione degli ultimi progressi tecnici realizzati e dei metodi concepiti al fine di prevenire e di sopprimere completamente l’inquinamento.
- (b)
- A tal fine:
- (i)
- tenendo conto dei criteri esposti nell’Appendice 1, esse definiscono tra l’altro, per quanto riguarda i programmi e le misure, l’applicazione:
- –
- delle migliori tecniche disponibili
- –
- della migliore prassi ambientale,
- comprese, se necessario, le tecniche pulite;
- (ii)
- attuando tali programmi e misure, esse fanno in modo di fare applicare le migliori tecniche disponibili e la migliore prassi ambientale quali saranno state definite, comprese, se necessario, le tecniche pulite.
4. Le Parti contraenti attuano le misure che hanno adottato in modo da non aumentare l’inquinamento del mare al di fuori della zona marittima nonché in altri settori dell’ambiente.
5. Nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca alle Parti contraenti di adottare, individualmente o congiuntamente, misure più severe in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento della zona marittima o di protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane.