1. La Commissione può decidere, con voto unanime delle Parti contraenti, di ammettere in qualità di osservatore:
2. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni della Commissione senza disporre tuttavia del diritto di voto e possono sottoporre alla Commissione qualsiasi informazione o rapporto relativo agli obiettivi della Convenzione.
3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno della Commissione.
1. Durch einstimmigen Beschluss der Vertragsparteien kann die Kommission
als Beobachter zulassen.
2. Die Beobachter können an den Sitzungen der Kommission ohne Stimmrecht teilnehmen und der Kommission Informationen oder Berichte von Belang für die Ziele des Übereinkommens vorlegen.
3. Die Zulassungs- und Teilnahmebedingungen für Beobachter werden in der Geschäftsordnung der Kommission geregelt.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.