1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.
1. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde beim Generalsekretär.
2. Jede Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde, die hinterlegt wird, nachdem eine Änderung dieses Protokolls für alle Vertragsparteien in Kraft getreten ist oder nachdem alle für das Inkrafttreten der Änderung für diese Vertragsparteien notwendigen Massnahmen getroffen worden sind, gilt für das Protokoll in der geänderten Fassung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.