1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
2. Ogni Strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l’adempimento di tutte le procedure richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti delle dette Parti, è ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall’emendamento.
1. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde beim Generalsekretär der Organisation.
2. Jede Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde, die hinterlegt wird, nachdem eine Änderung dieses Protokolls für alle derzeitigen Vertragsparteien in Kraft getreten ist oder nachdem alle für das Inkrafttreten der Änderung für diese Vertragsparteien notwendigen Massnahmen getroffen worden sind, gilt für das Protokoll in seiner geänderten Fassung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.