Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l’Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, promuovere l’aiuto da apportare alle Parti che richiedono un’assistenza tecnica allo scopo:
di preferenza all’interno dei Paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.
Die Vertragsparteien fördern in Konsultation mit der Organisation und sonstigen internationalen Gremien unter Mitwirkung des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und in Koordination mit ihm die Unterstützung derjenigen Vertragsparteien, die um die technische Hilfe ersuchen
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