1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli Allegati del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento viene trasmesso dall’Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato in una Riunione delle Parti contraenti o in una Riunione speciale delle Parti contraenti.
2. Gli emendamenti agli Allegati, eccetto che per l’Allegato 3, saranno fondati su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tenere conto, all’occorrenza, dei fattori giuridici e socioeconomici. Questi emendamenti vengono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione delle Parti contraenti o alla Riunione speciale delle Parti contraenti convocata a tal fine.
3. L’Organizzazione comunica, senza indugio, alle Parti contraenti gli emendamenti agli Allegati che sono stati adottati in occasione di una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.
4. Ad eccezione dei casi previsti dalle disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli Allegati diventano effettivi per ogni Parte contraente nel momento stesso della notifica della loro accettazione all’Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro adozione in occasione di una Riunione delle Parti contraenti, se questa data è posteriore, eccetto che per le Parti contraenti che avranno dichiarato, prima della scadenza di questo termine di 100 giorni, di non essere in grado di accettare l’emendamento in questione in quel momento. Una Parte contraente può in ogni momento sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione e in quel caso l’emendamento fino ad allora oggetto di opposizione entra in vigore per questa Parte contraente.
5. Il Segretario generale notifica, senza indugio, alle Parti contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono stati depositati presso l’Organizzazione.
6. Un nuovo Allegato o un emendamento a un Allegato collegato con un emendamento agli articoli del presente Protocollo non entra in vigore prima che l’emendamento agli articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore.
7. Per quanto riguarda gli emendamenti all’Allegato 3 concernenti la procedura d’arbitrato, e per quanto riguarda l’adozione o l’entrata in vigore di nuovi Allegati, sono applicabili le procedure di emendamento agli articoli del presente Protocollo.
1. Jede Vertragspartei kann Änderungen der Anlagen zu diesem Protokoll vorschlagen. Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung ist den Vertragsparteien durch die Organisation mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt mitzuteilen, zu dem sie durch eine Sitzung oder Sondersitzung der Vertragsparteien erörtert werden soll.
2. Änderungen der Anlagen, mit Ausnahme der Anlage 3, gründen sich auf wissenschaftliche oder technische Erwägungen und können gegebenenfalls rechtliche, soziale und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen. Derartige Änderungen werden mit Zweidrittelmehrheit der auf der Sitzung der Vertragsparteien oder auf der für diesen Zweck vorgesehenen Sondersitzung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen.
3. Die Organisation teilt den Vertragsparteien Änderungen der Anlagen, die auf einer Sitzung oder Sondersitzung der Vertragsparteien angenommen wurden, unverzüglich mit.
4. Mit Ausnahme der in Absatz 7 geregelten Fälle treten Änderungen der Anlagen für jede Vertragspartei unmittelbar mit der Notifikation ihrer Annahme an die Organisation oder, wenn dieser Termin später liegt, 100 Tage nach dem Zeitpunkt ihrer Annahme auf einer Sitzung der Vertragsparteien in Kraft, jedoch nicht für Vertragsparteien, die vor Ablauf der 100 Tage erklären, dass sie nicht in der Lage sind, die Änderung zu diesem Zeitpunkt anzunehmen. Eine Vertragspartei kann jederzeit eine frühere Einspruchserklärung durch eine Annahme ersetzen; damit tritt die Änderung, gegen die früher Einspruch erhoben worden war, für diese Vertragspartei in Kraft.
5. Der Generalsekretär notifiziert den Vertragsparteien unverzüglich den Eingang jeder bei der Organisation hinterlegten Annahme‑ oder Einspruchsurkunde.
6. Eine neue Anlage oder eine Änderung einer Anlage, die sich auf eine Änderung der Artikel dieses Protokolls bezieht, tritt erst dann in Kraft, wenn die Änderung der Artikel dieses Protokolls in Kraft tritt.
7. In Bezug auf Änderungen der Anlage 3 betreffend das Schiedsverfahren und in Bezug auf die Annahme und das Inkrafttreten neuer Anlagen finden die Verfahren für Änderungen der Artikel dieses Protokolls Anwendung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.