Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, gli Organi tecnici competenti dell’una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell’altra.
Zur Durchführung der in Artikel 1 vorgesehenen Zusammenarbeit können sich die zuständigen technischen Organe einer der Vertragsparteien auf das Gebiet der anderen begeben.
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