Ciascuna Parte contraente notifica al Governo della Confederazione Svizzera l’avvenuta esecuzione delle rispettive procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricevimento dell’ultima notificazione.
Jede Unterzeichnerpartei notifiziert der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dass ihre Verfahren zum Inkrafttreten dieses Übereinkommens durchgeführt sind. Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des übernächsten Monats nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft.
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