Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.
Der Verwaltungsrat der Agentur überprüft innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der in den Artikeln 4, 5 und 6 genannten Informationen die wichtigsten Bestandteile des Netzes, um der Beteiligung der Schweiz Rechnung zu tragen.
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