Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la Svizzera informa l’Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione, secondo quanto stabilito negli atti di cui all’allegato I.
Die Schweiz teilt der Agentur gemäss den in Anhang I aufgeführten Rechtsakten innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens die wichtigsten Bestandteile ihrer innerstaatlichen Umweltinformationsnetze mit.
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