0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

2 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.

3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica dichiarano la portata della propria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse informano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

4 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o adesione.

Art. 24 Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration am 23. Mai 2001 in Stockholm und vom 24. Mai 2001 bis zum 22. Mai 2002 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.