2 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration am 23. Mai 2001 in Stockholm und vom 24. Mai 2001 bis zum 22. Mai 2002 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.
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