0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

Art. 13 Risorse e meccanismi finanziari

1 Ogni Parte s’impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finanziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l’obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.

2 Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall’attuazione delle misure necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto nel paragrafo 6. Altre Parti possono anch’esse, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L’attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell’importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti.

3 Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4 La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l’eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l’ambiente.

5 Nell’ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo.

6 Con la presente è istituito un meccanismo per l’assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l’autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un’assistenza finanziaria e tecnica multilaterale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, come indicato nel paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

7 Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all’ente o agli enti partecipanti al meccanismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare:

a)
la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monitoraggio e la valutazione regolari di tale impiego;
b)
la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell’ente o degli enti, di rapporti regolari sull’adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività legate all’attuazione della presente Convenzione;
c)
la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento;
d)
le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l’importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l’attuazione della presente Convenzione, tenendo presente che l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizioni a cui detto importo è esaminato periodicamente;
e)
le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8 La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda riunione e in seguito a intervalli regolari, l’efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l’efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l’efficacia del meccanismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigenze delle Parti.

Art. 12 Technische Hilfe

1 Die Vertragsparteien erkennen an, dass die rechtzeitige und angemessene Bereitstellung technischer Hilfe als Reaktion auf Ersuchen von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und von Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen für die erfolgreiche Durchführung dieses Übereinkommens von wesentlicher Bedeutung ist.

2 Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um für Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen rechtzeitige und geeignete technische Hilfe zu leisten und sie unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu entwickeln und zu stärken.

3 In dieser Hinsicht umfasst die von Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, sowie von anderen Vertragsparteien im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leistende technische Hilfe, soweit angemessen und einvernehmlich vereinbart, technische Hilfe beim Kapazitätsaufbau zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen. Weitere Leitlinien hierzu werden von der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung gestellt.

4 Die Vertragsparteien legen in Bezug auf die Durchführung dieses Übereinkommens gegebenenfalls Regelungen zum Zweck der Bereitstellung technischer Hilfe und der Förderung des Technologietransfers an Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und an Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen fest. Diese Regelungen umfassen regionale und subregionale Zentren für den Kapazitätsaufbau und den Technologietransfer, um Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu unterstützen. Weitere Leitlinien hierzu werden von der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung gestellt.

5 Die Vertragsparteien tragen im Zusammenhang mit diesem Artikel bei ihren Massnahmen hinsichtlich der technischen Hilfe den speziellen Bedürfnissen und der besonderen Lage der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselstaaten, die Entwicklungsländer sind, voll Rechnung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.