1. Dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà in ogni momento denunziare la Convenzione con notifica scritta al depositario.
2. Salvo disposizione contraria dell’uno qualunque dei protocolli, qualsiasi Parte potrà, in ogni momento dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei suoi confronti, denunziare quest’ultimo dando per scritto una notifica all’uopo al depositario.
3. Qualsiasi denunzia avrà effetto dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o a qualsiasi data ulteriore che potrà essere specificata nella notifica di denunzia.
4. Qualsiasi Parte che avrà denunziato la presente Convenzione sarà considerata come avente pure denunziato i protocolli ai quali essa sia, parte.
1. Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von vier Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation vom Übereinkommen zurücktreten.
2. Sofern in einem Protokoll nichts anderes vorgesehen ist, kann eine Vertragspartei des Protokolls jederzeit nach Ablauf von vier Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem das Protokoll für sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation vom Protokoll zurücktreten.
3. Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem Eingang der Notifikation beim Depositar oder zu einem gegebenenfalls in der Rücktrittsnotifikation genannten späteren Zeitpunkt wirksam.
4. Eine Vertragspartei, die vom Übereinkommen zurücktritt, gilt auch als von den Protokollen zurückgetreten, deren Vertragspartei sie ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.