Ai fini della presente Convenzione:
1. Per «strato d’ozono» si intende lo strato d’ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite planetario.
2. Per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all’ambiente fisico o ai biotopi, compresi i cambiamenti climatici, che hanno influenze nocive significative sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o influenzati dall’uomo, o sui materiali utili all’umanità.
3. Per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permetta di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti sullo strato d’ozono.
4. Per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nefasti sullo strato d’ozono.
5. Per «Parti» si intendono le Parti alla presente Convenzione, a meno che il testo non imponga un’altra interpretazione.
6. Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione che ha competenza nei campi retti dalla Convenzione o i suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.
7. Per «protocolli» si intendono i protocolli alla presente Convenzione.
Im Sinne dieses Übereinkommens
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.