Le Parti si impegnano, nel quadro del presente Accordo, a non concedere vantaggi indebiti di alcun tipo, e nemmeno ad accettarli in conformità all’articolo 15 segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 16 e/o l’adozione di ogni altra misura in conformità al diritto applicabile. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in merito a ogni atto che possa costituire una pratica di corruzione.
Die Parteien vereinbaren, im Rahmen dieses Abkommens, keinerlei unberechtigte Vorteile einzuräumen und auch keine solchen zu akzeptieren in Übereinstimmung mit den Artikeln 15 und nachfolgenden der Konvention der Vereinten Nationen gegen Korruption. Jedes Verhalten dieser Art kann hinreichender Grund für die Suspendierung der Anerkennung von Übertragungen im Sinne von Artikel 16 sein. Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich über jegliches Verhalten, welches empfänglich für Korruptionspraxis ist.
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