1. Per il riconoscimento dei trasferimenti di cui all’articolo 8 del presente Accordo, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
2. Le Parti possono approvare l’utilizzo di un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
1. Für die Anerkennung der Übertragungen bezeichnet und nutzt jede Partei im Sinne von Artikel 8 dieses Abkommens ein Register, das die folgenden Eigenschaften aufweist:
2. Die Parteien können die Nutzung eines gemeinsamen Registers für die Ausgabe, die Übertragung und die Nachverfolgung von internationalen Einheiten, die ITMOs darstellen, genehmigen.
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