1. Oltre a quelle previste da altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti :
- (a)
- promuovere lo scopo della presente Convenzione;
- (b)
- discutere sulle relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell’Agenzia. Al dibattito possono essere invitati Stati non parte alla Convenzione;
- (c)
- adottare un piano per l’impiego delle risorse del Fondo di contributi volontari secondo le disposizioni di cui all’articolo 18;
- (d)
- esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parte secondo l’articolo 31;
- (e)
- esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell’evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all’articolo 31. Ogni meccanismo o misura di monitoraggio che vada oltre le disposizioni di cui all’articolo 31 è finanziata dal Fondo di contributi volontari istituito dall’articolo 17;
- (f)
- esaminare per adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
- (g)
- esaminare, per approvazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 34 della Convenzione, le modifiche dell’Elenco dei divieti e dello Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici adottate dall’Agenzia mondiale antidoping;
- (h)
- definire e attuare la cooperazione tra gli Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;
- (i)
- invitare l’Agenzia mondiale antidoping a sottoporre, per esame, un rapporto sull’applicazione del Codice in occasione di ciascuna delle sessioni della Conferenza medesima.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.