0.812.122.2 Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (con allegato e appendici)

0.812.122.2 Internationales Übereinkommen vom 19. Oktober 2005 gegen Doping im Sport (mit Anhängen und Anlagen)

Art. 27 Ricerca in materia di scienze dello sport

Gli Stati Parte incoraggiano:

(a)
gli scienziati e il corpo medico a condurre ricerche in materia di scienze dello sport in conformità con i principi sanciti dal Codice;
(b)
le organizzazioni sportive e il personale di supporto degli sportivi sottoposti alla loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca in materia di scienze dello sport che sono conformi ai principi sanciti dal Codice.

Art. 27 Sportwissenschaftliche Forschung

Die Vertragsstaaten ermutigen:

(a)
die Mitglieder der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft, in Einklang mit den Grundsätzen des Codes sportwissenschaftliche Forschung zu betreiben;
(b)
die Sportorganisationen und die Athletenbetreuer in ihrem Hoheitsbereich, mit den Grundsätzen des Codes vereinbare sportwissenschaftliche Forschung durchzuführen.
 

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