0.812.122.12 Protocollo aggiuntivo del 12 settembre 2002 alla Convenzione contro il doping

0.812.122.12 Zusatzprotokoll vom 12. September 2002 zum Übereinkommen gegen Doping

Art. 8 Denuncia

1.  Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2.  La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 8 Kündigung

1.  Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

2.  Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

 

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